F.A.Q.
Aggiornate
al 12 luglio 2014
A
partire da quale data gli utenti esterni (avvocati, CTU, …) hanno l’obbligo di
depositare gli atti in modalità telematica?
Nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione celebrati
innanzi al tribunale, iniziati a partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte degli avvocati, i quali si siano
precedentemente costituiti nel giudizio, nonché degli atti e dei documenti dei
CTU e dei professionisti delegati dal giudice, avviene esclusivamente in via
telematica.
Nelle
procedure esecutive, mobiliari od immobiliari, iniziate a partire dal 30 giugno
2014, successivamente all’atto con cui si inizia l’esecuzione, il deposito
degli atti processuali e dei documenti degli avvocati, dei CTU e dei
professionisti delegati dal giudice, avviene esclusivamente in via telematica.
Nelle
procedure concorsuali iniziate a partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli
atti del curatore, del commissario giudiziale, del commissario straordinario o
del commissario liquidatore, avviene esclusivamente in
modalità telematica.
Vi
sono atti di tribunale per i quali è ancora consentito a tutti il deposito
cartaceo?
SI.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, commi 1, 2 e 3, d.l.
179/2012, e 44 d.l. 90/2014, nei procedimenti civili, contenziosi, di
volontaria giurisdizione o di esecuzione forzata, nonché nelle procedure
concorsuali, innanzi ai tribunali del Distretto, già pendenti al 30 giugno
2014, resta consentito il deposito telematico di atti e documenti dei
difensori, precedentemente costituiti, dei CTU, dei professionisti delegati dal
giudice, del curatore, del commissario giudiziale, del commissario
straordinario o del commissario liquidatore; in questi casi il deposito si
intende sempre perfezionato una volta che sia stato effettuato con le modalità
telematiche.
Il
deposito telematico degli atti di parte non è obbligatorio per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni che stiano in giudizio in rappresentanza di
queste ultime, nei casi consentiti dalla legge.
°
Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 si può continuare a
depositare atti in cartaceo?
Si,
fino al 30 dicembre 2014°
Da
quale data anche gli atti che oggi è possibile depositare in cartaceo si
dovranno obbligatoriamente depositare in modalità telematica?
A
partire dal 31 dicembre 2014 in tutti i procedimenti civili, contenziosi, di
volontaria giurisdizione o di esecuzione forzata, nonché nelle procedure
concorsuali, già pendenti innanzi ai tribunali del Distretto al 30 giugno 2014,
il deposito degli atti e dei documenti dei difensori, i quali si siano
precedentemente costituiti in giudizio, dei CTU, dei professionisti delegati
dal giudice, del curatore, del commissario giudiziale, del commissario
straordinario o del commissario liquidatore, avverrà esclusivamente in modalità
telematica.
Esistono
casi in cui è obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti afferenti
a procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014?
Nel
procedimento monitorio il deposito degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, sia per i procedimenti di nuova
iscrizione che per quelli risultanti pendenti. a
partire dal 30 giugno 2014,
°Vi
sono casi in cui è possibile effettuare depositi cartacei dei ricorsi per
decreto ingiuntivo?
No,
la normativa prevede che il deposito sia effettuato esclusivamente con modalità
telematica°
°Nell'opposizione
a decreto ingiuntivo è obbligatorio indicare gli estremi del decreto?
Ove
il redattore lo consenta, è opportuno e consigliabile, per permettere
l'annotazione dell'avvenuta impugnazione nell'originale del decreto ingiuntivo°
Vi
sono tribunali del Distretto di Catania nei quali è consentito il deposito
telematico di tutti gli atti introduttivi (citazione o ricorso, compresa la nota
di iscrizione a ruolo)?
Allo stato attuale, nel solo tribunale di
Catania è consentito ai difensori il deposito telematico anche di tutti gli
atti introduttivi del giudizio con gli eventuali documenti allegati;
in questo caso la copia scansionata dell’atto introduttivo notificato alle
altre parti è depositata in allegato all’atto telematico.
Come
deve essere redatto un atto “telematico”?
L'atto
processuale da depositare telematicamente in giudizio può essere predisposto
con qualsiasi redattore di testi, purché sempre informato .pdf testuale.
L'atto processuale telematico deve
essere sempre firmato con un dispositivo di firma digitale, così come la
procura alle liti e la nota di iscrizione al ruolo.
L'atto processuale da depositare
telematicamente va redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche
emanate dal Responsabile della DGSIA; l’atto processuale telematico:
a) deve
essere in formato .pdf;
b) deve
essere privo di elementi attivi;
c) deve essere ottenuto da una trasformazione di
un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia
di parti; non è ammessa la scansione di immagini;
d) deve
essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
e) deve
essere corredato da un file in formato .xml, che contiene le informazioni
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo;
detto file è denominato “DatiAtto.xml” ed è sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata.
Quali
estensioni di file posso utilizzare per la redazione di documenti e allegati,
presenti nella busta telematica?
L’”Atto principale” e la “Procura alle liti” presenti nella
busta dovranno essere dei file con estenzione .pdf;
gli altri atti e documenti allegati possono essere file con le seguenti estenzioni: .pdf; .rtf; .txt; .jpg; .gif;
.tiff; .xml; .eml e .msg.
È
consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi (purché contenenti file
nei formati previsti): “.zip”; “.rar
”; “.arj”. Non è necessario che i file siano firmati
con firma digitale; per la compressione degli atti è consigliato l’uso del
formato “.zip”.
Non
è consentita la scansione in un unico file di tutti i documenti depositati
telematicamente.
La
busta telematica ha una dimensione massima definita?
Si,
il disposto dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, come modificato dall’art.
51 d.l. 90/2014, prevede che le dimensioni della busta non superino il limite
consentito di 30 MB (MegaByte); nel caso in cui
l’elenco dei documenti da depositare dovesse superare tale limite, il difensore
potrà provvedere al deposito degli atti mediante invii contestuali di più buste
telematiche, avendo cura di allegare nel primo invio l’indice di tutti gli atti
che intende depositare nel procedimento.
Nel
caso particolare di Decreto ingiuntivo, in cui ancora l’avvocato non possiede
un numero di ruolo per il procedimento, il difensore provvederà al deposito
degli atti allegati al ricorso monitorio mediante invii di più messaggi di
posta elettronica certificata. Nel primo allegherà l’indice di tutti gli atti
che intende depositare nel procedimento, quindi solo dopo avere acquisito i
dati identificativi del fascicolo a seguito della sua iscrizione a ruolo potrà procede all’invio
delle successive buste.
°E'
possibile effettuare depositi utilizzando una chiavetta USB?
No,
non è consentito effettuare depositi utilizzando supporti esterni (USB, CD, DVD
e supporti magnetici in genere)°
Ai
fini del rispetto della scadenza dei termini, qual è la data valida
riconosciuta dal sistema come data di deposito?
Ai
sensi dell’art. 16-bis, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 179/2012, come
modificato dal d.l. 90/2014, il deposito degli atti telematici “è
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
La
documentazione depositata sarà visibile nel fascicolo telematico solo dopo che
sia intervenuta l'accettazione da parte della cancelleria; a seguito dell’esito
positivo dei controlli sulla busta trasmessa, viene inviato apposito messaggio
automatico al mittente.
Se
dopo l’invio della busta telematica si riscontrano problemi di deposito (per tardività nell'accettazione da
parte della cancelleria),
l’Avvocato contatta la cancelleria al fine di verificare quanto
accaduto entro la scadenza del termine per il deposito.
Il
rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito
entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale.
Al
fine di prevenire le conseguenze di eventuali errori di trasmissione, è
consigliato il deposito degli atti telematici di parte entro il giorno precedente
al termine di scadenza.
È
consigliabile che l’Avvocato conservi copia di tutte le comunicazioni PEC
riguardanti il deposito effettuato, in un eventuale caso di contestazione della
data di avvenuto deposito esso dovrà produrre in giudizio:
a) la ricevuta generata dal proprio gestore
PEC (RAC);
b) il
messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di
avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (RdAC);
c) i
successivi messaggi sempre provenienti dai sistemi informatici dell’ufficio
giudiziario.
°Si
possono inserire allegati multipli in unico file?
No°
Successivamente
all’invio di un deposito telematico, dopo quanto tempo dovrà avvenire
l’accettazione o il rigetto da parte della Cancelleria?
La
cancelleria verifica la presenza di buste telematiche e le accetta entro il
giorno lavorativo successivo a quello di invio da parte dell’avvocato.
°A
chi rivolgersi in caso di mancata ricezione della terza ricevuta?
Per
i fascicoli del Tribunale di Catania rivolgersi allo Sportello per il PCT. Gli
addetti provvederanno all'apertura di un ticket di assistenza, se necessario.
Nei giorni di chiusura dello Sportello rivolgersi al Servizio Assistenza del
Consiglio dell'Ordine Avvocati.°
A
seguito di problemi legati alla scadenza dei termini per l’invio di atti da
depositare, in quali casi l’Avvocato può richiedere al Magistrato la rimessione
in termini?
La
rimessione in termini è disposta dal giudice in tutti i casi in cui risulti che
la non tempestività del deposito sia derivata da problemi tecnici dei sistemi
informatici del Ministero della Giustizia o dei gestori di posta elettronica
certificata del depositante.
In
caso di omessa acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), emessa da parte del gestore di posta del Ministero
della Giustizia, l’avvocato verifica immediatamente l’accaduto. Il giudice
valuta la rimessione in termini una volta dimostrato che sia stata almeno
generata la ricevuta di accettazione (RAC). L’avvocato, al momento del deposito
di un atto telematico, verifica gli estremi della causa (numero di ruolo e
parti) indicati nei messaggi RAC e RdAC, al fine di
accertare l’esattezza del fascicolo nel quale è stato eseguito il deposito
telematico.
Il
giudice consente la rimessione in termini, ove ritenga scusabile l’errore
commesso dall’avvocato nella selezione del fascicolo di destinazione del
deposito telematico.
Quando
la visione dell’atto processuale depositato telematicamente – per il ritardo
nell'accettazione dell’atto da parte della cancelleria – sia possibile soltanto
dopo la scadenza del termine assegnato alla parte, ovvero addirittura a ridosso
della scadenza dei termini assegnati alle altre parti per eventuali repliche,
l’avvocato che ritenga di avere subito pregiudizio può richiedere la rimessione
in termini.
Il
giudice dispone la rimessione in termini quando il ritardo nell’accettazione
dell’atto abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa della parte;
non si fa luogo alla rimessione in termini nel caso in cui risulti che la parte
abbia comunque avuto tempestiva conoscenza dell’atto e degli allegati da parte
del depositante stesso, eventualmente tramite la ricezione di una PEC
contenente gli atti e documenti depositati.
A
seguito di un deposito telematico l’utente esterno deve consegnare copia
cartacea alla cancelleria?
No,
anche se è facoltà del giudice richiedere ai difensori delle parti e al CTU,
direttamente nel corso dell’udienza o con apposito e separato provvedimento
comunicato, la produzione di copia cartacea di taluni atti processuali e di
singoli documenti per ragioni specifiche, da indicare alle parti o da
evidenziare nel provvedimento.
°Cosa
accade se un atto introduttivo viene inviato sul ruolo sbagliato?
Il
cancelliere deve accettarlo, tentando preventivamente avviso telefonico al
depositante°
°Cosa
accade se un atto successivo all'iscrizione a ruolo viene inviato sul
ruolo sbagliato?
Il
cancelliere deve rifiutarlo.°
°Cosa
accade se un atto viene spedito da casella di posta diversa da quella censita
su REGinde?
Il
deposito non avrà esito positivo e non sarà regolare°
La
“Procura alle liti” può essere depositata in forma telematica anche se la parte
non possiede un dispositivo digitale?
In
caso di deposito dell’atto introduttivo in via telematica, se la parte non
possiede la firma digitale, la procura alle liti speciale, ai sensi dell’art.
83, comma 3, c.p.c., una volta sottoscritta dalla
parte come documento cartaceo, deve essere scansionata per formare un file, su
cui l’avvocato deve apporre la propria firma digitale al momento del deposito
telematico; il file così composto deve essere inserito nel fascicolo telematico
con il testo “procura alle liti”.
Nella
procura alle liti conferita su foglio separato cartaceo e poi depositata
telematicamente, oltre agli ordinari contenuti vanno indicati:
a) il
nominativo del ricorrente ovvero dell’attore;
b) il
nominativo del resistente ovvero del convenuto;
c) l'ufficio
giudiziario in cui è trattata la lite.
Nel
primo atto difensivo della parte deve farsi riferimento alla procura alle liti
rilasciata su foglio separato cartaceo ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., oppure in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata, che sia stata depositata telematicamente nel fascicolo
informatico.
°Quando
devono essere depositate le marche da bollo in cartaceo dovute per gli atti
introduttivi depositati telematicamente?
Al
primo accesso in cancelleria o al più tardi alla prima udienza°
Ai
fini della verbalizzazione telematica, è possibile per i difensori formulare
deduzioni da inserire a verbale?
Se
il giudice dispone che la redazione del verbale dell’udienza avvenga tramite la
Consolle del Magistrato, ciascun difensore potrà formulare deduzioni su
supporto informatico da inserire nel verbale, avendo cura di consegnare ai
difensori delle altre parti una copia cartacea di cortesia del testo che
intende inserire a verbale. Il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di
direzione dell’udienza, valuterà se inserire la deduzione nel relativo verbale,
assicurando alle altre parti la possibilità di formulare controdeduzioni da
inserire a verbale.
Nel
caso di prove orali in fase di udienza (testimoni, parti o CTU), come si
procede alla sottoscrizione del verbale telematico da parte di tali soggetti?
Ai
sensi dell’art. 126, comma 2, c.p.c., come modificato
dal d.l. 90/2014, non è più necessaria la sottoscrizione del verbale da parte
dei soggetti intervenuti all’udienza ovvero escussi dal giudice. In caso di
conciliazione tra le parti, ai sensi dell’art. 88 disp.
att. c.p.c., resta ferma la necessità della
sottoscrizione delle medesime del verbale di avvenuta conciliazione, in tale
fattispecie il verbale andrà redatto in formato cartaceo.
È
possibile cambiare il mio indirizzo di Posta Elettronica Certificata? Se si, è
necessario che comunichi tale modifica?
La
modifica dell'indirizzo di PEC è curata direttamente dall’interessato, il quale
al momento dell’attivazione di un nuovo indirizzo PEC dovrà comunicarlo
tempestivamente al proprio ordine di appartenenza (al fine che questo possa
trasmettere la modifica a ReGIndE), avendo cura di non dismettere
immediatamente l’indirizzo PEC utilizzato fino ad allora, anzi mantenendo
attivi entrambi gli indirizzi per un limitato periodo di tempo necessario alla
transizione degli indirizzi.
I
CTU non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non
abbia provveduto all’invio di copia dell’albo, devono registrarsi direttamente
al ReGIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso (PdA)
o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi
Telematici (pst.giustizia.it).
A
fronte di mancata consegna di comunicazione della cancelleria, quali sono le
casistiche imputabili al destinatario?
In
caso di mancata consegna alla parte del biglietto di cancelleria trasmesso via
PEC, sono considerate imputabili al destinatario le seguenti cause:
a) la
mancata consegna dell’atto per "casella sconosciuta, indirizzo errato,
casella non attivata, casella scaduta, etc."; il cancelliere avrà cura,
tuttavia, di verificare che i dati del difensore o del CTU (codice fiscale)
siano stati correttamente inseriti nel fascicolo informatico.
b) la
mancata consegna dell’atto per “ casella di posta
elettronica piena”.
Sono
considerate cause non imputabili al destinatario tutte quelle determinate da
problemi tecnici nella connessione tra i sistemi gestori di PEC o relative ai
sistemi informatici del Ministero della Giustizia. Nel caso di problemi tecnici
ai sistemi informatici il cancelliere procede ad una nuova trasmissione o,
in caso di
reiterata impossibilità, all'invio
del biglietto di cancelleria secondo le modalità previste
dall'art. 136, comma 3, c.p.c. (con fax o tramite
ufficiale giudiziario).
La
mancata lettura da parte dell’avvocato dell’atto trasmesso tramite PEC per
mancanza di un adeguato programma informatico, ovvero per “problemi virali del
terminale informatico” va considerata come causa imputabile al destinatario.
Quando
sorge in udienza contestazione su qualsiasi attività processuale connessa alla
data di perfezionamento di una comunicazione telematica, il giudice, prima di
decidere sulla questione, provvede a controllare la data della comunicazione
direttamente attraverso la “Consolle del magistrato”, oppure richiedendo alla
cancelleria la stampa della ricevuta telematica. La parte che sia incorsa in
decadenza per causa alla stessa non imputabile, ovvero per caso fortuito o
forza maggiore, può fare istanza di rimessione in termini al giudice; in questo
caso l’avvocato deve allegare la documentazione che dimostra le circostanze che
hanno impedito la conoscenza dell’atto. Il giudice, se ritiene verosimili i
fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e decide
sull’istanza di rimessione.
°Di
quali dotazioni deve disporre il CTU per effettuare depositi telematici? Indirizzo PEC e iscrizione a REGinde; firma
digitale e redattore°
°Per
quali atti è obbigatorio il deposito telematico da
parte dei CTU?
Per
tutti gli atti afferenti a procedimenti iniziati a partire dal 30 giugno 2014.°
L’avvocato
può effettuare una notifica telematica? Se si, deve richiedere l’autorizzazione
al Consiglio dell’Ordine forense di appartenenza?
Gli
avvocati possono notificare un atto processuale ai sensi della l. 53/1994,
senza necessità di autorizzazione da parte del consiglio dell’ordine di
appartenenza, purché la notifica sia effettuata nei confronti di un
destinatario il cui indirizzo PEC risulti da un pubblico elenco (ReGIndE,
INIPEC o IPA).
L’atto
processuale da notificare può essere in formato telematico (c.d. nativo
digitale), oppure può trattarsi di una copia informatica di un atto cartaceo
precedentemente scansionato; in quest’ultimo caso l’avvocato nella relata di
notifica deve attestare la conformità della copia digitale all’originale
cartaceo. In ogni caso l’atto da notificare deve essere in formato .pdf. Se l’atto processuale da notificare
deve essere poi trasmesso telematicamente all’ufficio giudiziario, è necessario
utilizzare sempre un documento originale informatico, firmato digitalmente.
La
relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato in formato digitale,
firmata telematicamente e allegata al messaggio di PEC da notificare.
Per
le notifiche telematiche non è dovuto il pagamento della marca prevista per le
notifiche a mezzo posta eseguite dagli avvocati.
Al
fine di fornire la prova della notificazione l’avvocato deve trasmettere,
all’interno della busta telematica inviata all’ufficio giudiziario:
a) copia
degli atti allegati alla PEC trasmessa;
b) la
ricevuta di accettazione (RAC);
c) la
ricevuta di avvenuta consegna (RdAC);
In
caso di contestazione in ordine alla validità della notificazione, ovvero se la
parte destinataria della notificazione è rimasta contumace, il difensore
produce in giudizio una stampa della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da
cui è tratta.
Con
l’entrata in vigore del PCT come si dovranno richiedere le copie degli atti e a
chi?
Le
copie informatiche, sia di atti nativi digitali che di atti scansionati,
equivalgono all’originale anche se risultino prive della firma digitale del
cancelliere; il difensore, il CTU, il professionista delegato, il curatore e il
commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche copie, in
formato analogico o digitale, degli atti di parte, dell’ausiliario e del
giudice che siano stati precedentemente depositati nel fascicolo informatico ed
attestare la conformità delle dette copie agli atti contenuti nel fascicolo. Ai
sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, come novellato dall’art. 52
d.l. 90/2014, le copie in formato analogico o digitale degli atti, munite
dell’attestazione di conformità dei soggetti indica ti nel comma 2, equivalgono
all’originale. Per tutte le copie, analogiche e digitali, estratte dai
fascicoli informatici da difensori, consulenti, curatori e commissari, non sono
dovuti né i diritti di copia autentica, né i diritti di copia senza
certificazione di conformità. Resta ferma la necessità dell’intervento del
cancelliere per il rilascio della copia autentica del provvedimento del giudice
da munire della formula esecutiva, nonché per le copie dei provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine
del giudice.
La
stampa degli atti depositati telematicamente e dei relativi documenti allegati
non è compito del cancelliere; solo il documento telematico ha valore legale
come originale ed è consultabile in via telematica dal PST ovvero da un PdA.
Il
difensore non richiede al cancelliere il rilascio di copie analogiche degli
atti del giudice e degli atti e dei documenti che siano stati depositati
precedentemente dalle parti nel fascicolo telematico.
°Quando
devono essere depositate le marche da bollo in cartaceo dovute per gli atti
introduttivi depositati telematicamente?
Al
primo accesso in cancelleria o al più tardi alla prima udienza°
° Ai fini dell'obbligatorietà dei depositi cosa si intende per “atti endoprocessuali”?
Ai
fini dell'obbligatorietà dei depositi sono "atti endoprocessuali"
tutti quelli successivi alla costituzione delle parti (Attore, convenuto, terzo
chiamato in causa,etc)°
°Gli
atti conseguenti all’esecuzione immobiliare devono essere depositati obbligatoriamente
in formato digitale?
Si,
se il pignoramento è stato notificato dopo il 30 giugno 2014°
°Cosa
succede se un avvocato già costituito con fascicolo cartaceo si sia poi costituito
anche in formato telematico?
La
procedura non è consentita. Nei casi concreti in cui ciò dovesse comunque
verificarsi vale il primo deposito effettuato, sia esso cartaceo che telematico.°
A
fronte dell’obbligatorietà della forma telematica per i Decreti ingiuntivi e
gli eventuali ricorsi, quali prassi è necessario adottare?
Il
ricorso monitorio telematico va predisposto in modo da facilitare la sua
leggibilità e al fine di consentire alla cancelleria e al giudice di
individuare immediatamente gli elementi e il contenuto fondamentale dell’atto.
I nominativi del ricorrente, del debitore principale e degli eventuali
fideiussori (con indicazione dell'importo massimo dagli stessi garantito),
vanno riportati in maniera chiara e distinta rispetto al corpo dell’atto. Va
indicata in maniera chiara e distinta rispetto al corpo dell’atto la somma di
cui si chiede l'ingiunzione e l'indicazione dell'import massimo garantito dai
fideiussori. L'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo, oltre ad essere inserita nel corpo dell'atto, va
evidenziata riportandola nell'intestazione del ricorso. In calce al ricorso va riportato chiaramente l’elenco, con
numerazione progressiva, dei documenti che vengono depositati telematicamente
insieme all'atto. Il ricorso monitorio non dovrà riportare in calce – secondo
una diffusa pregressa prassi negli uffici del Distretto – il testo del decreto
ingiuntivo. Depositato il ricorso in formato telematico, il cancelliere stampa
la sola copertina del fascicolo d’ufficio, trasmettendola al giudice designato
senza inserirvi alcun ulteriore atto in formato cartaceo.
Per
gli eventuali ricorsi, II fascicolo telematico relativo al procedimento
monitorio potrà essere consultato dal difensore del ricorrente, dal giudice
designato e dal cancelliere.
L’accesso
al fascicolo telematico sarà consentito anche al difensore incaricato dalla
parte ingiunta tramite uno specifico atto telematico depositabile tramite PEC.
Il cancelliere, ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione,
autorizza l’accesso al fascicolo informatico per un tempo limitato; il
difensore deve allegare alla richiesta di accesso la delega (scansionata)
conferita dalla parte per la presa in visione del fascicolo. Al momento della costituzione in giudizio,
la parte opposta, ove ne abbia interesse, deve provvedere al deposito in via
telematica del fascicolo di parte del procedimento monitorio, ovvero alla
riproduzione dello stesso in forma cartacea, attraverso la stampa dei documenti
informatici conservati nel fascicolo telematico.
Nel
caso in cui siano presenti degli errori nel Decreto ingiuntivo telematico, come
è possibile richiederne la verifica e correzione?
Quando
si rende necessaria la correzione di un errore materiale contenuto nel Decreto
ingiuntivo emesso telematicamente, l'avvocato deposita telematicamente una
“istanza di correzione di errore materiale”, all’interno del fascicolo
telematico del procedimento monitorio.
°Per l'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo è obbligatorio il deposito telematico?
No.
Per la citazione e per il ricorso non è previsto deposito telematico obbligatorio.°
°Cosa fare quando il sistema segnala "Il
mittente non ha accesso al fascicolo"?
1.
Verificare su Polis se l'avvocato ha accesso al numero di ruolo. 2. In caso
negativo rivolgersi allo Sportello per il PCT per verificare che il mittente
sia stato censito all'interno del fascicolo.°
°L'avvocato non costituito può accedere al
fascicolo?
Si,
esibendo procura del convenuto e copia dell'atto notificato.°
Al
fine di accettare un deposito di un provvedimento del giudice è necessario che
il cancelliere controfirmi digitalmente quest’ultimo?
Ai
sensi dell'art. 15 del d.m. 44/2011 non è necessaria
la firma digitale del cancelliere per accettare i provvedimenti dei giudici;
ciò è valido anche nel caso del deposito di sentenze.
La
cancelleria deve eseguire dei controlli sugli atti depositati per valutare se
accettare o meno le buste telematiche?
No,
la cancelleria è tenuta ad accettare gli atti telematici di parte quando si
tratta di documento astrattamente ricompreso tra gli atti processuali che è
consentito depositare
al difensore; in
presenza di anomalie
segnalate dal sistema
del tipo “ WARN” o “ ERROR”, la
cancelleria deve sempre accettare il deposito telematico, avendo cura tuttavia
di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia
riscontrata.
Il
rigetto di un deposito telematico dovrà avvenire soltanto in presenza
dell’anomalia denominata “FATAL”, che comunque inibisce materialmente
l’accettazione; in questo caso, come anche quando il cancelliere verifica che
l’atto telematico si riferisce manifestamente ad altro e diverso procedimento, è
consigliato che il cancelliere dia avviso telefonico al depositante dell’errore
commesso.
Con
quali modalità la cancelleria dovrà gestire il pagamento del Contributo
Unificato?
Nel
caso in cui un avvocato depositati telematicamente la nota di iscrizione a
ruolo, la cancelleria dovrà verificare l’avvenuto pagamento con modalità
telematiche del contributo unificato. Quando
l’avvocato abbia depositato telematicamente anche la nota di iscrizione a
ruolo, il cancelliere verifica l’avvenuto pagamento con modalità telematiche
del contributo unificato. Nel caso di mancato pagamento del contributo
unificato in via telematica, il Cancelliere cura l’inserimento nel fascicolo
d’ufficio della ricevuta di pagamento cartacea, entro i termini che seguono:
a) ricorsi:
il contributo unificato in originale va depositato dal difensore al momento
della richiesta di rilascio di copia degli atti per la notifica;
b) citazioni:
il contributo unificato in originale va depositato dal difensore entro la prima
udienza fissata innanzi al giudice; in caso di omessa comparizione delle parti
costituite alla prima udienza10, il contributo va comunque depositato prima del
provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo o di estinzione
pronunciato dal giudice.
I
“biglietti di cancelleria” dovranno essere inviati soltanto in via telematica?
Le
comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice sono eseguite dal
Cancelliere ai soggetti abilitati esterni (avvocati, CTU, Pubblica
Amministrazione) esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC)
dell’ufficio giudiziario mittente, trasmettendo all’indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario (che dovrà essere censito nel Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici [ReGIndE], ovvero in altri pubblici elenchi,
quali l’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
[INIPEC] o l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni [IPA]), un “biglietto di
cancelleria” costituito dal messaggio di posta elettronica certificata.
Per
le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi dei propri
dipendenti nei casi previsti dalla legge, a partire dal 1 dicembre 2014 le
comunicazioni che non possono essere eseguite via PEC saranno effettuate
mediante deposito in cancelleria.
Al
biglietto telematico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., deve sempre
essere allegato il testo integrale del provvedimento, decreto, ordinanza o
sentenza, di cui si offre comunicazione, sia esso un provvedimento c.d. “nativo
digitale”, sia esso un provvedimento cartaceo acquisito con scansione.
Quando
si intende perfezionata la trasmissione di comunicazioni di cancelleria?
La
consegna del biglietto di cancelleria trasmesso in modalità telematica, si
intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario
(RdAC), ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3, d.m. 44/2011; da tale momento iniziano a decorrere i
termini processuali legati all’avvenuta comunicazione del provvedimento.
Costituisce causa di decadenza non imputabile al difensore, tale da
giustificare l'accoglimento di una istanza di rimessione in termini, la
dimostrazione che il provvedimento comunicato via PEC non sia stato allegato
dal cancelliere, ovvero non sia stato allegato in modo integrale. Ove la
comunicazione sia rivolta ad un soggetto – avvocato o CTU – che abbia l’obbligo
di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16,
comma 6, d.m. 44/2011, ma che non abbia provveduto ad
istituire o comunicare il proprio indirizzo PEC, la stessa sarà eseguita
mediante deposito in cancelleria; il cancelliere non deve effettuare alcun
ulteriore incombente e, in questo caso, tutti i termini decorrono dal deposito
del provvedimento del giudice.
Le
stesse modalità di deposito saranno adottate nelle ipotesi di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario.
Quando
la comunicazione deve essere effettuata personalmente alla parte che non abbia
l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata, se questa non ha
indicato nell’atto introduttivo un proprio indirizzo PEC, la cancelleria esegue
l’incombente secondo le modalità tradizionali di cui all'art 136, comma 3, c.p.c., ovvero con fax o tramite ufficiale giudiziario.
Successivamente
all’entrata in vigore del PCT, le cancellerie sono tenute a tenere un fascicolo
cartaceo oltre a quello telematico?
Si,
il cancelliere al momento dell’iscrizione a ruolo ovvero del deposito del
ricorso, cura la formazione del fascicolo d’ufficio cartaceo, ove verranno
inseriti gli atti di costituzione delle parti in formato cartaceo e i documenti
depositati nelle forme tradizionali, nonché tutti gli eventuali provvedimenti resi
dai giudici in formato cartaceo e i verbali d’udienza, ove redatti su carta; le
eventuali copie di cortesia di atti endoprocessuali
(e cioè quelli successivi alla costituzione in giudizio del difensore) e di
documenti depositati telematicamente, non devono essere inseriti nel fascicolo
d’ufficio, né il cancelliere vi deve apporre il timbro di deposito.
Tutti
gli atti endoprocessuali depositati telematicamente
nel fascicolo informatico dal giudice, dai difensori delle parti, dai CTU e
dagli altri ausiliari del giudice sono consultabili dalle parti costituite e
dagli ausiliari attraverso il PST del Ministero della Giustizia, ovvero tramite
PdA, con autenticazione forte (smart
card e token di firma digitale).
Al
fine di avere immediato accesso al fascicolo informatico, il difensore che si
costituisce direttamente alla prima udienza innanzi al giudice, sollecita
personalmente l’inserimento del proprio nominativo nel registro informatico a
cura del cancelliere.
La
parte non costituita in giudizio potrà formulare richiesta di consultazione del
fascicolo informatico alla cancelleria, tramite uno specifico atto telematico
depositabile via PEC; il cancelliere, ricevuta la busta telematica con la
richiesta di consultazione, autorizza l’accesso del richiedente al fascicolo
informatico per un tempo limitato. La parte autorizzata all’accesso nel
fascicolo informatico dal cancelliere, ha le stesse facoltà dei difensori
ritualmente costituiti ; se la richiesta di accesso al
fascicolo telematico è formulata dal difensore della parte non costituita, deve
essere allegata alla richiesta la delega (scansionata) conferita dalla parte
per la presa in visione del fascicolo. L'accesso del difensore in cancelleria
deve essere limitato alle sole attività, connesse al fascicolo in formato
cartaceo, per le quali è necessario l’intervento del cancelliere; l’avvocato
non richiede al cancelliere informazioni che può ottenere tramite l’accesso al
PST o al PdA, salvo eccezionali urgenze comprovate
dal richiedente.
Nel
caso di redazione telematica della sentenza da parte del giudice, questa
riporterà le conclusioni precisate dagli avvocati?
Per
consentire al giudice di riportare integralmente nella sentenza le conclusioni
delle parti, i difensori provvedono a riprodurre analiticamente le rispettive
conclusioni nella comparsa conclusionale depositata telematicamente,
attestandone espressamente la conformità a quelle precedentemente formulate in
udienza.
A
seguito di un invio telematico alla cancelleria di una sentenza/ordinanza, quando
questa risulta depositata e consultabile dal fascicolo?
La
cancelleria provvede ad accettare i provvedimenti telematici del giudice non
oltre il giorno successivo alla loro trasmissione per il deposito da parte
dell’estensore; la data di deposito dei provvedimenti telematici del giudice
corrisponde alla data in cui il provvedimento è accettato nel sistema da parte
del cancelliere.
Nel
caso in cui un provvedimento viene depositato dalla cancelleria il giorno dopo
che esso è emesso dal giudice, a quale data ci si riferisce la decorrenza dei
termini?
La
data di deposito è rinvenibile nei registri informatici di cancelleria nella
corrispondente riga relativa all’evento, a partire da questa coi si riferisce
per il computo dei giorni di decorrenza dei termini che la legge collega al
deposito e alla pubblicazione dei provvedimenti; non hanno alcuna valenza le
eventuali diverse date contenute nel provvedimento del giudice o nel biglietto
telematico della comunicazione di cancelleria.
Per
quali depositi è obbligatorio l’uso dei servizi telematici?
I
magistrati, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4, d.l. 179/2012, a decorrere dal
30 giugno 2014 sono obbligati alla redazione e al deposito telematico dei
decreti ingiuntivi