Organismo di Mediazione

Presidente Avv. Sidoti Rosa Viviana

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione è detta conciliazione.

L'istituto giuridico italiano della mediazione civile è stato introdotto con il D.L. n. 28 del 4/3/2010.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, al fine di mettere in grado tutti gli iscritti di poter attivare la nuova disciplina, ma anche per offrire ai cittadini un servizio caratterizzato da certezza di difesa professionale tecnica, assoluta terzietà e professionalità del mediatore e qualità della conciliazione, si è impegnato per la costituzione dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania che, in data 16/3/2011, è stato iscritto al n. 176 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.


Contatti

Telefono: 095/8314111 |  Orari: Lunedì - Venerdì 09.00 - 13.00 |

E-mail: conciliazioneforoct@virgilio.it |  

PEC: conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it |

Sede Amministrativa: Via V. Giuffrida 23 (I piano) - 95129 - Catania |

Sede Legale: Piazza Giovanni Verga, SNC - 95129 - Catania |

N. Ordine: 176 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere mediazione |

 

Modulistica

NUOVE ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO, L'ADESIONE E LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI MEDIAZIONE
 

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha predisposto una procedura dedicata che permette, mediante il gestionale Concilio, di compilare e presentare in telematico un'istanza di mediazione e/o aderire ad un invito alla mediazione.

L'inserimento dell'istanza di mediazione "Open Web" avviene tramite Concilio, le cui istruzioni per accedere al servizio sono pubblicate sul nostro portale.

Operazione preliminare al deposito dell'istanza di mediazione on-line, è la registrazione dell'avvocato in Open Web di Concilio, quale "difensore" per ottenere le relative credenziali di accesso, username e password.

Una volta ottenute le credenziali personali dal menù a tendina occorrerà cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento dell'istanza, operazione che si compone di cinque passi, meglio descritti nella guida già pubblicata on-line.


Link per l'accesso al servizio:

https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/odccatania

Manuali d'uso

 

Inserimento istanza Open Web

 

Registrazione difensore Open Web

 

Informazioni Utili

Come fare un Reclamo?

Tutti gli utenti possono inviare al responsabile dell'organismo un reclamo utilizzando i sottostanti indirizzi PEO e PEC, avente ad oggetto qualsiasi contestazione o richiesta di chiarimento inerente al contatto professionale intervenuto tra l'utente e l'organismo di mediazione. Il responsabile dell'organismo, entro 8 giorni lavorativi, riscontrerà il reclamo avviando, ove necessario, opportune indagini e provvedimenti sanzionatori.

PEO RECLAMI: conciliazioneforoct@virgilio.it

PEC RECLAMI: conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it


Sono previste Agevolazioni Fiscali?

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.

- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.