LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione). L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.
Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei moduli che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:
Invito alla negoziazione assistita (Generico)
Invito alla negoziazione assistita (Dir. di famiglia)
Adesione alla N.A. (Generico)
Adesione alla N.A. (Dir. di famiglia)
Accordo di N.A. (Generico)
Accordo di N.A. (Dir. di famiglia)
Convenzione di N.A (Generico)
Convenzione di N.A. (Dir. di famiglia)
Il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto il gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita, sia di quelli conclusi positivamente che di quelli non perfezionatisi con l'accordo.
Il gestionale, raggiungibile alla pagina dedicata sul sito istituzionale (http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi), ove sono altresì contenute le istruzioni per l'utilizzo, ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.
Il Consiglio Nazionale Forense avrà accesso soltanto a dati numerici e anonimi, inerenti la quantità di accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del testo stesso degli accordi.