Protocollo per il settore penale per le istanze di ammissione di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato

Il Protocollo

Istanza di ammissione

Istanza di liquidazione

Decreto di liquidazione Tribunale

Decreto di liquidazione GIP

Patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio (o, più propriamente, patrocinio a spese dello Stato), consente ad una persona non abbiente di avanzare istanza di ammissione al beneficio e, se ammesso, di ottenere che la parcella dell’avvocato nominato sia pagata dallo Stato.
Il soggetto non abbiente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovrà nominare un professionista di propria fiducia da scegliere unicamente nell’apposito elenco (art. 81 del D.P.R. 115/2002) annualmente predisposto dal Consiglio dell’Ordine.

A seguito dell’ammissione al predetto beneficio ogni spesa (avvocato, consulente di parte, consulente del Magistrato, ufficiali giudiziari, contributo unificato, bolli, etc…..) inerente il procedimento sarà a carico dello Stato e nessuno potrà chiedere alcuna somma al soggetto ammesso al beneficio in quanto ciò comporta un grave illecito disciplinare sanzionabile dall’Ordine professionale d’appartenenza.

Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere revocato solo dal magistrato e copre anche le spese e le competenze dell’eventuale fase esecutiva generata dal provvedimento giudiziale reso nel procedimento per il quale si è ottenuto il beneficio.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va rivolta al Consiglio dell’Ordine del Tribunale ove ha sede il Magistrato territorialmente competente alla trattazione della causa civile che si intende promuovere o alla quale si intende resistere.

Per i procedimenti amministrativi  o  tributari  l’istanza di ammissione va rivolta alle specifiche commissioni istituite, per i primi, presso il T.A.R. e, per i secondi, presso la Commissione Tributaria Provinciale. Anche per queste Autorità vale il principio di competenza territoriale già esposta per i procedimenti civili.

Per i procedimenti in materia penale  l’istanza va rivolta direttamente al Magistrato procedente.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è regolato dalle norme di cui agli articoli dal 74 al 145 del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania è istituito uno sportello a ciò dedicato che riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Ulteriori informazioni: giudizi civili e amministrativi; giudizi penali.

 

Deposito Istanze di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato tramite piattaforma Telematica

 

PORTALE RICONOSCO
L’accesso al portale è abilitato a tutti gli Avvocati che intendono presentare istanza di Patrocinio a Spese dello Stato, in ambito civile, di competenza dell’Ordine degli Avvocati di Catania. E' effettuato attraverso la piattaforma "Riconosco".

 

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